Validità certificati Fgas: indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato d’emergenza
Riportiamo le indicazioni pubblicate sul sito Ecocamere riguardanti la validità dei certificati Fgas in seguito alla cessazione dello stato d’emergenza sanitaria: A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, si rende noto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022).
Oltre tale data (29 giugno 2022), tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.
Limitata l’esportazione extra – UE di materie prime critiche
In seguito alla carenza di materie prime dovuta al conflitto in Ucraina, con un apposito DPCM saranno definite le cosiddette “materie prime critiche” per le quali l’esportazione al di fuori dell’Unione Europea è soggetta ad una specifica procedura di notifica. Questa procedura è costituita da un’informativa completa dell’operazione, da inviare ai Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri almeno 10 giorni prima del suo avvio.
La mancata presentazione o rispetto della notifica comporta una sanzione pari al 30% del valore dell’operazione, con un importo minimo di 30.000 euro per singola operazione.
In prima istanza rientrano tra le materie prime critiche i rottami ferrosi.
Queste disposizioni si applicano fino al 31 luglio 2022. Con la circolare 1/4/2022, il MISE ha fornito le modalità operative e la modulistica per effettuare la comunicazione.
Conversione in legge del “Decreto Energia”: sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metalli
È stata pubblicata la legge di conversione del “Decreto energia” recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».
Con la conversione in legge sono state sostanzialmente confermate le modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metallici previste dal DL 17/2022.
Quindi si applicano le disposizioni riportate nell’allegato XIX del D.Lgs.101/2020, che nella versione precedente del suddetto D.Lgs.101/2020 erano invece considerate come disposizioni temporanee in attesa dell’emanazione del DM. Le disposizioni dell’allegato XIX si applicano dal 30/6/2022.
Nell’allegato XIX, totalmente rivisto con il D.L. 17/2022, sono riportati:
– i soggetti obbligati all’effettuazione dei controlli radiometrici;
– i materiali / rifiuti da controllare;
– le modalità di effettuazione dei controlli;
– le prescrizioni riguardanti il personale addetto ai controlli, compresa la formazione e l’informazione.