L’INPS ha recentemente pubblicato le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
La novità riguarda i lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 e prevede l’innalzamento dal 30 all’80% per 1 sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), dopo i congedi obbligatori.
Una circolare della scorsa settimana fornisce, esclusivamente per il settore privato, le istruzioni operative.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Come per tutti i periodi di congedo parentale è possibile anche utilizzarla entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio.
Congedo parentale 80%: quando e chi lo può utilizzare
Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, e i termini temporali, l’istituto ha chiarito che:
• i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entro al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
• i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
• i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione;
• la nuova norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022;
• l’indennità spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo;
• in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, rileva SOLO il termine finale del periodo di paternità.