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ALCUNI CHIARIMENTI SULL’ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI 2023

31 Gen 2023

INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Misura e applicazione esonero contributivo 2023
Lo sgravio è riconosciuto:
– nella misura di 2 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nella misura di 3 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
E’ applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso l’apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
La misura non è sottoposta al regime De Minimis.
Lo sgravio va riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.
Si ricorda inoltre che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), vanno maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
Questo comporta che:
la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi in ragione della retribuzione effettivamente percepita.
L’istituto precisa anche le modalità di calcolo nei casi di applicazione di altri sgravi contributivi.
DURATA
La norma prevede che la riduzione contributiva si applichi sui periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, quindi
• nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
• nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
• in caso di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

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