Con Risposta ad Interpello 22 settembre 2020, n. 390, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile.
In particolare, un ente di ricerca, volendo realizzare una sede idonea allo svolgimento della propria attività istituzionale di ricerca, intende effettuare su un immobile sito in area portuale consistenti interventi, inerenti:
-l’adeguamento funzionale ed impiantistico;
-la riqualificazione energetica;
-la messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
-il superamento delle barriere architettoniche.
L’Agenzia in primo luogo evidenzia che agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica si applica l’aliquota agevolata del 10% (ex n. 127-quaterdecies), Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972; restano invece esclusi dall’agevolazione gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 3, D.P.R. n. 380/2001.
In secondo luogo, l’Agenzia precisa che non è invece possibile ricondurre gli interventi in questione alla disciplina dell’art. 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 633/1972, relativa ai servizi internazionali/connessi a scambi internazionali non imponibili, in quanto gli interventi effettuati dall’ente in area portuale non hanno alcun nesso di funzionalità con l’ordinaria attività portuale (funzionamento e manutenzione impianti, movimentazione di beni/persone, assistenza ai mezzi di trasporto), ma perseguono il fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di ricerca scientifica e didattico-formativa.