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ALIQUOTA IVA APPLICABILE AI R.A.E.E.: CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

08 Mar 2022

L’Agenzia delle Entrate la scorsa settimana ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile ai servizi di gestione, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, c.d. R.A.E.E, svolti da un consorzio.
Il D.P.R. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di gestione dei rifiuti, stoccaggio e deposito temporaneo prima della raccolta sono definite dall’art. 183, TUA, c.d. Testo Unico dell’Ambiente, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116/2020; pertanto, è a tali definizioni che è necessario far riferimento per la corretta applicazione dell’art. 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972.
In considerazione delle definizioni contenute nel TUA anche ai R.A.E.E. è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies, poiché tali rifiuti sono espressamente considerati dal legislatore rifiuti urbani.

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