Beneficiari
Imprese artigiane iscritte all’Albo Imprese Artigiane (AIA) da almeno 3 anni, che non siano iscritte all’artigianato artistico e tradizionale (non vale se l’impresa pur essendo iscritta all’artigiano artistico e tradizionale risiede in un zona omogenea diversa da A e B) e che non facciano nello stesso anno solare domanda per la linea imprese di piccolissime dimensioni.
Spese ammissibili
1 – In attuazione dell’art. 55 bis della LR 12/2002, l’Amministrazione Regionale concede incentivi in conto capitale per l’ammodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle imprese artigiane.
2 – Sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.
3 – Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione di delle iniziative di cui al punto 2, concernenti:
– acquisto e installazione di macchinari, macchine operatrici prive di targa, impianti, strumenti e attrezzature nuove di fabbrica di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni inferiori a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa;
– hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso (tablet, smartphone non sono ammissibili), di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni inferiori a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa;
– l’installazione degli hardware e dei software di cui alla lettera b), di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell’IVA;
– la personalizzazione dei software di cui alla lettera b) di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell’IVA;
– l’assistenza iniziale all’imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e ai dipendenti finalizzata al corretto utilizzo dei beni acquistati ai sensi delle lettere precedenti, con esclusione delle spese di trasferta.
L’IVA qualora costituisca un costo.
Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità dell’aiuto è fissa pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al 45% qualora l’impresa sia in possesso del rating di legalità.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
b) importo massimo pari a 25.000,00 euro.
Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto secondo la regola “de minimis”– Regolamento UE 1407/2013
A T T E N Z I O N E ! ! !
1. Il pagamento è effettuato, pena l’inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all’impresa;
2. L’avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell’estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al
comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente;
3. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2;
4. Non sono ammesse le compensazioni;
5. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall’impresa beneficiaria del contributo (tramite proprio conto corrente), PENA L’INAMMISSIBILITA’ TOTALE DELLA SPESA.
Termini di presentazione della domanda
Presentazione domande dal 31/03/2022 al 30/11/2022.
Procedura di concessione
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per spese che possono arrivare fino 01/01 dell’anno precedente a quello di presentazione. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.
Cumulabilità del contributo
1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
1 bis In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
• a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l’importo della spesa sostenuta effettivamente dall’impresa;
• b) l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” percepiti dall’impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, comprensivo dell’incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.
1 ter. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544, interno n.3.