E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto-Legge n. 4/2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, cd. Decreto “Sostegni Ter”.
Riepiloghiamo di seguito le novità più rilevanti di interesse per le aziende contenute all’art. 23 del Decreto con cui sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Nello specifico, al D.Lgs. n. 148/2015 sono state apportate le seguenti modifiche:
• viene eliminato il riferimento al pagamento del saldo da parte dell’INPS non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarito che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione;
• relativamente alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, viene chiarito che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi;
• viene chiarito che l’esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica;
• viene previsto che l’esame delle istanze di integrazione salariale ordinarie sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;
• viene abrogato l’art. in base al quale, per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis (CIGS per le aziende a rilevanza economico strategica) può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
• viene chiarito che l’esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica;
• viene chiarito che la condizionalità (partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione) si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
• viene previsto che l’importo dell’assegno di integrazione salariale sia almeno pari a quello determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto l’Inps, la scorsa settimana è intervenuto pubblicando una circolare in cui in cui riepiloga e fornisce le specifiche istruzioni sui contenuti della riforma degli ammortizzatori sociali realizzata nella Legge di Bilancio 2022 e sulle le novità agevolative collegate alla situazione di emergenza COVID giunte con il recente decreto Sostegni Ter, n. 4/2022.
Tra le particolarità si segnalano gli aspetti che seguono:
• le modifiche alla disciplina sono applicabili agli eventi di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022, mentre non si applicano per periodi plurimensili iniziati nel corso del 2021 anche se proseguiti nel 2022;
• la comunicazione alle rappresentanze sindacali propedeutica alla richiesta di integrazione salariale può essere effettuata anche in modalità telematica;
• la circolare ricorda che la nuova disciplina prevede l’intervento del Fondo d’Integrazione Salariale per le aziende che occupano almeno un dipendente e prive della tutela da parte dei Fondi bilaterali di solidarietà. Nel caso di aziende in cui i Fondi sono presenti ma hanno un limite di accesso più alto la tutela sarà garantita dal Fondo d’Integrazione Salariale fino al momento in cui gli enti provvederanno all’adeguamento dei propri Regolamenti, previsto dalla norma entro il 31.12.2022.
• le istanze di Cigo e di assegno di integrazione salariale, riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa avvenute tra il 1° gennaio e il 1° febbraio 2022 (data di pubblicazione della circolare, vanno inviate entro il 16 febbraio 2022. Confermata invece la scadenza all’ultimo giorno del mese per eventi imprevisti (Eone) ovvero il 28 febbraio 2022 per gli eventi verificatisi a gennaio. Si sottolinea anche il nuovo termine di decadenza per l’invio dei dati necessari al pagamento diretto della CIGO, fissato alla fine del secondo mese successivo a quello dell’evento di sospensione-riduzione oppure, se più favorevole per il datore, entro 60 giorni dalla data dell’autorizzazione.