----

AMPLIATA LA PLATEA DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEL BONUS RIMANENZE DI MAGAZZINO

15 Feb 2022

Il decreto Sostegni ter ha ampliato la platea delle imprese beneficiarie del credito di imposta rimanenze di magazzino. Riservato finora alle imprese dei settori tessile, moda e accessori, al bonus sono ora ammesse anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, è necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti.
Anche la dotazione finanziaria è stata aumentata nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, passando da 150 a 250 milioni di euro.
Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina.

Misura del credito di imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (quindi 2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’art. 92, c. 1, Tuir, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti.
Il credito di imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, c. 1, Tuir eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da soggetti ben definiti. Per i soggetti con bilancio certificato, invece, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
La misura è fruibile ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Come accedere al credito d’imposta
Per accedere al credito d’imposta occorre presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, la comunicazione va inviata dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022.
I soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d’imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono procedere a valutare le rimanenze finali che prevedono di registrare per tale periodo d’imposta.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
A seguito della relativa presentazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Ammontare massimo del bonus fruibile
L’ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.
Detta percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2022, pari a 250 milioni, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo considerato.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Quando presentare l’F24
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/97, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito.
Il beneficio è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile successivamente ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Se non sussistono motivi ostativi l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del bonus.

Iscrivi alla Newsletter