Il trattamento integrativo speciale in busta paga già in vigore, nel 2023, per il turismo con la nuova Legge di Bilancio (legge 213/2023) è stato esteso, per il primo semestre 2024, anche ai lavoratori della ristorazione.
Si tratta di una detassazione pari al 15% della retribuzione lorda per straordinari e lavoro notturno.
Ecco più in dettaglio le novità per il 2024
Detassazione parziale straordinari turismo, terme, settore ricettivo e pubblici esercizi
Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 era prevista una proroga della misura 2023, con le stesse caratteristiche e requisiti, solo per il semestre dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 .
Il testo che è giunto in Parlamento il 31 ottobre per la discussione e l’approvazione ( entro fine anno) è stato modificato ampliando la platea dei beneficiari anche al settore dei pubblici esercizi: bar ristoranti pasticcerie ecc.
Il testo definitivo prevede che, per garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale:
1. ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e
2. ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
o titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000,
per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
ATTENZIONE: i dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2023.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in busta paga e lo indica nella Certificazione unica, recuperando poi il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, tramite compensazione nei flussi Uniemens.
Detassazione straordinari turismo e ristorazione 2024 : nuovi beneficiari
L’articolo 1, comma 21, della legge 213/2023 ricomprende nell’agevolazione lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rinviando all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e indica quindi come nuovi beneficiari anche:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Detassazione straordinari: periodi lavorativi interessati
Va ricordato che l’orario normale di lavoro è fissato ordinariamente in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro – calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4, 6 o 12 mesi – non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario.
In assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, il lavoro straordinario richiede il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.
LAVORO NOTTURNO
Il periodo notturno è definito invece dall’articolo 1, comma 2, let. d), come il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino e non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.