Il Decreto legislativo con modifiche ad alcuni dei principali adempimenti tributari, approvato in via definitiva la scorsa settimana, conferma la novità dell’anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell’invio della dichiarazione dei redditi.
Modificando l’art 2 del DPR 322/98, l’art. 11 del Decreto legislativo, interviene sui termini di presentazione dei dichiarativi fiscali.
Con le novità approvate, si prevede che dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sarà anticipato:
• per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate dal 30 novembre al 30 settembre; per i soggetti IRES all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Queste anticipazioni avranno effetto sulla predisposizione dei bilanci, coinvolgendo sia imprese che professionisti.
Dal 1° aprile 2025 il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP viene anticipato dal 1° maggio al 1° aprile, mantenendo il termine finale al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Vediamo il dettaglio dell’art 11
Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole “30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;
b) all’articolo 2, comma 2, le parole “entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’ultimo giorno del nono mese”;
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
Con effetto dal 1° aprile 2025, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica tra il 1°aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.”;
b) all’articolo 4, comma 4-bis, le parole: “entro il 31 ottobre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno”.
Sempre i tema di dichiarativi, con l’art 7, il Dlgs approvato, prevede che all’articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per l’anno 2024 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall’anno 2025 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.”.
Il decreto in oggetto, del quale, lo ricordiamo, attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede anche altre misure, ad esempio dall’anno prossimo sarà avviata una modalità sperimentale di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dall’attuale sistema di compilazione basata sulla modulistica si passerà ad un percorso guidato su piattaforma web.
Il contribuente non dovrà più inserire i dati all’interno dei campi del modello dichiarativo, ma accederà direttamente ai singoli dati, che potrà accettare o modificare.
Il nuovo sistema sarà inizialmente disponibile per pensionati e dipendenti, poi le informazioni saranno accessibili anche tramite Caf e professionisti delegati per l’assistenza fiscale.
Il modello semplificato 730 sarà esteso progressivamente a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo che al termine della sperimentazione, il modello PF sarà solo per imprenditori e professionisti con partita Iva.