Con Legge n. 122 del 30 luglio 2021, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, è stato convertito in legge – con modificazioni – il DL n. 79/2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.
In particolare, all’articolo 3 è stato aggiunto il comma 2-bis, il quale dispone che l’assegno temporaneo è corrisposto dall’INPS e ripartito tra i genitori in pari misura, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di assenza dei genitori.
L’assegno è erogato mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – in mancanza di accordo – l’assegno spetta al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso – in mancanza di accordo – l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.