Le misure Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro come disciplinate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. riconfermano le agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti che li percepiscono, già attive con il reddito di cittadinanza
Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS ha chiarito le condizioni e le caratteristiche dell’esonero.
Con il messaggio 3888 del 20 novembre 2024 l’istituto ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro sul modulo di domanda e la compilazione dei flussi Uniemens e POSPA ma in data 5 novembre è stato pubblicato un nuovo avviso con alcune rettifiche (v. ultimo paragrafo)
1) Assunzioni percettori ADI e SFL: come funziona lo sgravio contributivo
Il decreto 48/2023 ha previsto in particolare che “Ai datori di lavoro privati sia imprenditori che autonomi, anche del settore agricolo, che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione :
1. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi, lo sgravio è del 50 % nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.
ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all’esonero già fruito per il contratto a termine si aggiunge l’agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi (inclusi periodi di esonero già fruiti).
In entrambi i casi sono esclusi dallo sgravio i premi e dei contributi INAIL.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno
Necessario pero che il datore di lavoro inserisca l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Si applicano i limiti dei regolamenti della Commissione europea sugli aiuti “de minimis”.
Per l’accesso è necessario anche il rispetto della normativa in materia di:
• incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
• tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché
• rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.
2) Assunzioni con assegno di inclusione: rapporti agevolabili ed esclusi
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024 con:
• contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
• con contratto di apprendistato,
• con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
• con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
• per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
E’ richiesto che alla data della assunzione il lavoratore sia GIA’ percettore della specifica misura (SFL o ADI).
Restano esclusi dall’agevolazione
• rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
• rapporti di lavoro intermittente,
• prestazioni di lavoro occasionale.
Per le assunzioni a scopo di somministrazione le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023).
3) Suddivisione sgravio per intermediazione e in caso di disabili
Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 %, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 % di 8.000 euro )
Per i contratti a termine l’importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 % di 4.000 euro).
Per l’assunzione di una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI a seguito di intermediazione svolta da enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all’attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:
– al 60 % dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
– all’80 % dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.
Nel messaggio 3888 2024 Inps precisa i dettagli del calcolo delle quote e per la compilazione del modulo di domanda.
4) Assunzioni agevolate percettori di assegno di inclusione: sanzioni
In caso di violazione delle condizioni richieste è prevista la restituzione degli importi oggetto di sgravio. In particolare in caso di licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.
5) Assunzioni con assegno di inclusione: procedure operative
Il messaggio comunica che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio
Per essere autorizzato alla fruizione , il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione all’esonero con il modulo telematico, fornendo le seguenti informazioni:
• l’indicazione del lavoratore assunto;
• l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
• il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
• l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
• l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
• la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
• l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività di controllo :
• verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
• verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
• calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
• verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
• consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.
AGGIORNAMENTO 4 DICEMBRE 2024
il Messaggio 4110 del 4.12.2024 precisa che :
“al paragrafo 3 del citato messaggio n. 3888/2024 sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione <PosContributiva> al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli.
Per quanto attiene al beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell’esonero in argomento all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.
A parziale modifica di quanto indicato nel citato messaggio, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
– con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
– con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024.”