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ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE 2021/22: OK DALLA UE ALL’INCENTIVO

02 Nov 2021

Il Ministero del Lavoro comunica che la Commissione europea ha dato l’approvazione al rinnovato esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, effettuate nel biennio 2021-2022.
L’agevolazione era già in vigore in misura pari al 50% dei contributi, che ora sale al 100%. La Commissione ha valutato la misura come “necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato, afferma il comunicato ministeriale”.
L’Inps ha emanato sul tema la circolare 56 del 2.4.2021 con le prime indicazioni sulle caratteristiche dell’agevolazione e di requisiti per accedere. Vediamo un riepilogo in attesa delle nuove istruzioni che specificheranno le modalità di fruizione da parte dei datori di lavoro nei flussi Uniemens.
Nel messaggio 1461 del 6 aprile l’istituto aveva aggiunto alcune precisazioni e annunciato anche prossime comunicazioni INAIL in tema di sgravio sui premi assicurativi, su cui si attendono conferme.

Datori di lavoro che possono accedere all’agevolazione:
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma come già affermato dall’Istituto hanno diritto anche gli enti pubblici economici.

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo
L’esonero in oggetto si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L’istituto precisa che in quanto riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate”, l’incentivo riguarda le seguenti 4 categorie:
1. donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
2. “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. (vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Il requisito deve sussistere alla data della richiesta di beneficio; esempio: se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il requisito è richiesto alla data della trasformazione.
A questo proposito il nuovo messaggio precisa che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Rapporti di lavoro incentivati:
• le assunzioni a tempo determinato;
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche a scopo di somministrazione.
Sono esclusi:
• i rapporti di lavoro intermittente,
• i rapporti di apprendistato e
• i contratti di lavoro domestico,
in quanto godono già di aliquote contributive ridotte.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:
• -in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
• -in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
• -in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo vale per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022,
• con conferma dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
• con esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000 euro annui.
Per il lavoro a tempo parziale, il massimale viene proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Sulla base della normativa del 2012 l’INPS aveva indicato come non oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
• i premi INAIL
• il contributo per TFR articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
• il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua,
• le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione è dovuta la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Nella circolare sono illustrate infine in dettaglio le condizioni ordinarie di spettanza dell’incentivo come previsto dalla legge n. 296/2006, e le modalità di verifica dell’incremento occupazionale netto, che sono da valutare in forma mensile e non annuale.

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