L’Agenzia delle Entrate la scorsa settimana tramite interpello ha fornito chiarimenti in merito al rilascio delle attestazioni di conformità previste dalle discipline dell’iper ammortamento (art. 1, comma 11, L. n. 232/2016) e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, comma 195, L. n. 160/2019).
In particolare l’Agenzia ha chiarito che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, nel caso in cui rispetti i requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è da ritenersi idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell’ente di certificazione accreditato, dell’attestato di conformità.
L’impresa richiedente dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo l’attestato in forma digitale per le opportune verifiche.