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ATTESTAZIONE SOA PER DETRAZIONI DIRETTE DIVERSE DAL SUPERBONUS

 

 

11 Feb 2025

Ricordando che, per il superbonus e a certe condizioni, dal 1° luglio 2023 vige l’obbligo di certificazione SOA e che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/2023 aveva anche fornito chiarimenti in merito siamo lieti di informarVi che lo scorso 5 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha replicato al seguente quesito: Considerando che l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, parla di riconoscimento degli «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», è corretto sostenere che l’impresa incaricata dell’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro» non necessiti della qualificazione SOA, ai fini della detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus», a meno che non si desideri optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura»?
Vediamo la replica dell’Agenzia.

1) Attestazione SOA per detrazioni dirette diverse dal superbonus
L’Agenzia ricorda che il citato articolo 10-bis, comma 2, stabilisce che, ai fini del riconoscimento del Superbonus e degli altri bonus edilizi, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione “SOA”.
Con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E è stato chiarito che «In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino:
• sia la fruizione della detrazione
• sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del Decreto Rilancio.».

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