L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli.
In particolare l’Agenzia, sulla base di quanto stabilito con la Circolare 6 luglio 2009, n. 32 ha precisato che, nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola su quella di produzione di energia, è possibile considerare il reddito derivante dai due impianti fotovoltaici connesso all’attività agricola, al sussistere di almeno uno dei seguenti requisiti:
• produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati;
• volume d’affari derivante dall’attività agricola superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW;
• entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.