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AUMENTO PENSIONI: IL DECRETO AIUTI BIS LO ANTICIPA

18 Ott 2022

Tra le principali e più attese misure contenute nel decreto Aiuti bis – n. 115/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2022 vi è l’anticipo, nell’autunno di quest’anno, della rivalutazione delle pensioni per il quale sono stanziati circa 2 miliardi e 100 milioni. La stessa, ordinariamente, è prevista a gennaio.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale presenta una novità rispetto a quanto illustrato nella conferenza stampa del Governo dopo l’approvazione in Consiglio dei ministr : si era parlato infatti di una rivalutazione in autunno anticipata rispetto alla consueta data di gennaio e per una percentuale pari al 2%. La misura entrata in vigore è invece più articolata e prevede due diverse modalità di applicazione per cui risulteranno:
• aumenti del 2% per gli assegni fino a 35 mila euro lordi annui per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 come anticipo della rivalutazione istat 2022;
• per tutti gli assegni, senza limite di reddito, conguaglio anticipato a novembre 2022 della differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva 1,9%) sul 2021 (si tratta quindi dello 0,2%)
Per entrambi a gennaio 2023 sarà effettuata la rivalutazione al tasso di inflazione effettiva, (già oggi calcolata attorno all’8%) al netto di quanto già riconosciuto. Vediamo piu in dettaglio la norma e le prime istruzioni INPS giunte con la circolare 114 del 13 ottobre 2022.

Aiuti bis: anticipo rivalutazione delle pensioni
L’art 21 del DL 115/2022 prevede nello specifico:
“Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
1. il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;
2. nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.“
La percentuale della rivalutazione delle pensioni di importo fino a 2692 euro mensili a ottobre sarà quindi del 2%, per passare al 2,2% dalla pensione di novembre.
Si specifica inoltre che l’incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.“

Aumento pensioni ottobre, novembre dicembre
La circolare INPS 114/2022 si occupa in particolare dell’incremento del 2% delle pensioni di importo fino a 2692 euro mensili e precisa che sono interessate le pensioni di vecchiaia e anticipate e le principali prestazioni assistenziali.
Sono invece escluse dall’incremento:
1. prestazioni di accompagnamento a pensione (Isopensione, Ape sociale)
2. pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato
3. indennizzo per cessata attività commerciale
L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, se dovuta.
Il predetto importo sarà identificato nel cedolino da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità.
Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
Gli importi riconosciuti sono ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

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