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AUTOFATTURA DENUNCIA: OCCORRE IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO

 

01 Ott 2024

Il Decreto Legislativo 417/1997 prevedeva l’obbligo, per il cessionario o committente, trascorsi 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza ricevere la fattura per l’acquisto di un servizio o di un bene, di emettere una autofattura per regolarizzare la posizione.
Tale adempimento prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della mancanza del cedente o prestatore.
La mancata emissione dell’autofattura, da parte del cessionario o committente comportava l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.
Dallo scorso 1° settembre 2024 l’autofattura denuncia è andata in soffitta ed è stata sostituita dalla comunicazione denuncia: un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura, entro 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.
Anche in questo caso è prevista una sanzione, nella misura del 70% dell’imposta non versata, da applicarsi per la mancata effettuazione della comunicazione denuncia.

Invitiamo chiunque necessitasse di chiarimenti/assistenza a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544, interno n.1.

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