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AUTOIMPRENDITORIALITÀ AGRICOLTURA: LE REGOLE PER GLI AIUTI 2024

23 Apr 2024

Lo scorso 12 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un Decreto Ministeriale con Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare delle misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l’istruttoria delle domande.

1) Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024
Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n 185/2000 e in particolare, gli aiuti si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell’allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
o i. essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
o ii. esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
o iii. essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
o iv. essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;
o v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni.

2) Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024
Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti sono concessi:
• mutui agevolati, a un tasso pari a 0, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile,
• un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno 1 dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
d) contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica;
e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

3) Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili:
o i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all’art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
o ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall’art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate;
o iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete e’ consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l’efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.
I costi relativi allo studio di fattibilità di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del due per cento del valore complessivo dell’investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilità e degli altri costi generali di cui alla lettera f) del precedente comma 1, é ammissibile complessivamente entro il limite del dodici per cento dell’investimento da realizzare.
I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del cinquanta percento del valore complessivo dell’investimento da realizzare.
I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l’acquisto di terreni e’ ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell’intervento da realizzare.
La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento.
Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l’attività prevista dal progetto.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:
a) acquisto di diritti all’aiuto;
b) acquisto e impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) acquisto di animali.
Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono inoltre considerati costi ammissibili:
a. il capitale circolante;
b. il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
c. i costi di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, e le spese per l’I.V.A.
Non sono ammessi investimenti per impianti legati alla produzione di biocarburanti e investimenti in impianti la cui finalità principale é la produzione di elettricità a partire dalla biomassa nonché in impianti per la produzione di bioenergia.

4) Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024
Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, specificando il requisito soggettivo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), punto 3 del presente decreto, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche’ la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

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