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Autoproduzione energia Pmi da fotovoltaico: domande di agevolazione dal 4 aprile

 

26 Mar 2025

La scorsa settimana sono state pubblicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione spettante alle PMI per la produzione di energia da fotovoltaico.
Sono altresì stati chiariti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo recante l’attuazione dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, diretto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento sono pari a 320.000.000,00 di euro, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto Attuatore.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
• 30% per le medie imprese;
• 40% per le micro e piccole imprese;
• 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
• 50% per la diagnosi energetica.

Ma vediamo di seguito a chi spettano le agevolazioni per autoproduzione energia da fotovoltaico
Possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti sull’intero territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e tenuto conto delle esclusioni previste dal medesimo articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e in particolare sono escluse le imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Inoltre, non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
In attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 5, le PMI beneficiarie non devono operare nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato 1 (pagina 22) al presente decreto.

Interventi ammessi
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6 del decreto 13 novembre 2024, riguardanti:
a) l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio, o
b) l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
Gli investimenti su indicati:
a) non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e mini- eolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
b) devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica, recante gli elementi indicati dall’articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui al presente decreto;
c) possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto 13 novembre 2024.

Termine di presentazione delle domande di agevolazione
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando l’apposita piattaforma informatica a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.
Con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello il Soggetto Attuatore provvede a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
L’accesso alla piattaforma informatica:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.

 

 

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