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AUTOTRASPORTO, ACCESSO ALLA PROFESSIONE: DAL MIMS INDICAZIONI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI

18 Mag 2022

Il MIMS con una circolare ha definito le disposizioni di attuazione del decreto dirigenziale relativo all’accesso alla professione e al mercato nel settore del trasporto stradale di merci.
Le modifiche apportate dal Pacchetto mobilità dell’ Ue non consentono più agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l’accesso alla professione: dal punto di vista operativo, la procedura di accesso comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento.
La circolare chiarisce che “le imprese che hanno avuto l’accesso al mercato con veicoli appartenenti ad una determinata categoria EURO, possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi categoria EURO”.

Requisito di stabilimento
Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come per il passato, con le norme di cui al Decreto MIT 25 gennaio 2012. Per quanto riguarda la condizione relativa alla disponibilità di veicoli la circolare precisa che – in attesa dell’applicazione dell’obbligo di registrazione al REN dei veicoli in disponibilità a titolo di noleggio senza conducente e dell’emanazione della nuova direttiva europea in materia l’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale.

In attesa pertanto di eventuali ulteriori disposizioni, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di noleggio (locazione senza conducente) necessario ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, deve essere dimostrata su base continuativa attraverso un contratto della durata di almeno 6 mesi, registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda, invece, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato, resta fermo che l’impresa deve presentare all’UMC competente la dichiarazione corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato (circolare n. 4/2011 della DGTSI del 7 dicembre 2011).

Le nuove norme non fanno più riferimento ad una “sede operativa”, è pertanto sufficiente che l’impresa dichiari – nella dichiarazione relativa allo stabilimento – che la gestione dell’attività amministrativa e commerciale, nonché la gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate si svolgono all’interno dello Stato membro di stabilimento.

Requisito di idoneità finanziaria
Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:
• euro 9000 per il primo veicolo a motore utilizzato;
• euro 5000 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
• euro 900 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.
Qualora un’impresa abbia un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l’ammontare dell’idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.

La circolare precisa infine che le imprese hanno la facoltà – per i primi 2 anni di attività – di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale.

Attestato di idoneità professionale
La circolare, infine, fornisce indicazioni sul tema dell’idoneità professionale per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton, per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria.

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