Con Decreto Direttoriale prot. 187 del Ministero delle Infrastrutture del 21.10.2020, pubblicato nella G.U. del 29 ottobre 2020, n. 270 (modificato con successivo Decreto n 189) sono state disciplinate:
le fasi procedimentali con le modalità di presentazione delle domande,
le modalità di rendicontazione delle spese,
relative alle risorse stanziate per le imprese di autotrasporto al fine di consentire un ricambio del parco veicoli le cui modalità di erogazione sono state disciplinate con il Decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla GU n. 236 del 23 settembre 2020.
Il DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha previsto all’art. 53 il rilancio degli investimenti per il parco veicolare delle imprese di autotrasporto.
Occorre specificare che sono previsti due periodi di richiesta di incentivi:
il primo relativo all’annualità 2020. La presentazione domande può avvenire fino alle ore 8:00 del 30 novembre 2020;
il secondo relativo all’annualità 2021 con presentazione delle domande dalle ore 10:00 del 1° giugno 2021 alle ore 8:00 del 21 giugno 2021.
E’ bene precisare che ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda
La domanda deve essere inviata con PEC dell’impresa a pena d’inammissibilità.
Dall’11 dicembre e fino al 20 maggio 2021 le imprese che hanno utilizzato la prima finestra temporale, dovranno occuparsi della rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando la piattaforma informatica e trasmettendo:
la documentazione tecnica,
in caso di acquisto in proprietà, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene,
in caso di acquisizione in leasing, il beneficiario ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. Tale prova può essere fornita con le fatture rilasciate dalla società di leasing all’utilizzatore del bene, debitamente quietanzate, ovvero con copia delle ricevute dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Si dovrà inoltre dimostrare la piena disponibilità del bene con copia del verbale di presa in consegna.
Ricordiamo che gli incentivi di cui si tratta sono destinati a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose a determinate condizioni.
I soggetti interessati al contributo devono provvedere:
alla radiazione per rottamazione dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe antinquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
alla acquisizione, anche con locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa antinquinamento euro VI di cui al Regolamento CE n. 595/2009;
Condizione per avere l’agevolazione:
i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o altro titolo per almeno tre anni precedenti alla entrata in vigore del decreto;
i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo.
Il contributo non viene erogato anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
Dalla TABELLA DEI CONTRIBUTI (ex art 4 del Decreto) si evince che essi sono definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria.