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AUTOTRASPORTO: CQC E PATENTI DI GUIDA, RECEPITE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA UE

 

 

 

17 Giu 2020

Con il Decreto Legislativo n. 50 del 10 giugno scorso l’Italia ha recepito le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/645 alle norme comunitarie in materia di patenti di guida e qualificazio-ne iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC.

Cosa prevede la direttiva:

  • In caso di trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradalenon si applica l’obbligo di qualifi-cazione iniziale e periodica disciplinato dalla Direttiva 2003/59/CE e ss.mm. Per “trasporto occasionale” si intende: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito. Per “trasporto non incidente sulla sicurezza stradale” si intende: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
  • Contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione. I contenuti dei corsi di qualificazione in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica vengono aggiornati; confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; introdotta la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte dellaformazione iniziale (non è specificato in che misura) e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con Decreto MIT; il Ministero stabilirà i criteri con cui riconoscere come parte della qualificazione iniziale e periodica le attività di formazione specifiche già svolte e prescritte da altre normative UE (tra cui rientrano, seppur non in via esclusiva, quelle riguardanti le merci pericolose e il trasporto animali). Nel caso della formazione periodica è espressamente indicato che il risparmio conseguibile non possa essere superiore a uno dei periodi di sette ore stabiliti; i conducenti – cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE – che abbiano stabilito nel nostro Paese la propria residenza anagrafica/normale ai sensi dell’art. 118 del Codice della Strada, nonché i conducenti cittadini di un Paese Terzo, dipendenti da un’impresa italiana di autotrasporto, debbano seguire i corsi di qualificazione iniziale e periodica in Italia.
  • Attestato del conducente. Devono riportare il codice unionale armonizzato “95”. Gli attestati non riportanti tale codice, che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono accettati come prova di qualificazione fino al termine di scadenza.
  • Assistenza reciproca degli Stati UE/SEE. Istituita una rete elettronica unionale per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali e sui documenti che ne comprovano la titolarità tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE.
  • Rete UE delle patenti di guida. Previsto lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.

 

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