Per favorire la ripresa delle attività turistiche, l’art. 9-ter del Decreto Ristori approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 18.12.2020 e in attesa di pubblicazione in GU, stabilisce per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l’esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
L’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi (elencate dall’art. 5, comma 1, legge n. 287/1991), quali:
Ricordiamo che tale esonero era già stato previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall’art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal Decreto Agosto.
Il comma 3, stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all’articolo1, comma 837 e seguenti, della Legge di Bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).
Il comma 4, stabilisce che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.
Infine, il comma 5 introduce la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal Decreto Agosto), ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, SENZA autorizzazione preventiva:
purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).
Ricordiamo nello specifico cosa sono la TOSAP e il COSAP.
La TOSAP o tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è una tassa che viene applicata per le occupazioni di qualsiasi tipologia di beni del demanio, o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi. (Il suo presupposto impositivo è disciplinato dall’art. 38, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507).
Il COSAP è un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.
L’art. 51 lett. a), 2° comma, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l’abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone COSAP per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della TOSAP, sempre a partire dal 1° gennaio 1999.
Va evidenziato che mentre la TOSAP è un’entrata tributaria, il canone rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale. Inoltre, mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, (essendo prevista e disciplinata dal capo II del D.Lgs. 507/1993) il COSAP (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 446/1997) è disciplinato da regolamento comunale, con il quale l’ente locale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.
Secondo l’art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 la TOSAP e il COSAP sono alternative ed è stata fino ad ora facoltà degli enti locali decidere quale e come applicare.
Attenzione va prestata al fatto che la Legge Finanziaria e di Bilancio 2020 ha previsto una novità in merito a questi due emolumenti accorpando, con l’art. 1 commi 837/847, la TOSAP e il COSAP nel Canone Unico per il Commercio su aree Pubbliche che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.