Entro il 31 luglio deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la richiesta di rimborso della maggiore accisa pagata rispetto a quella agevolata riconosciuta per il gasolio commerciale. La richiesta riguarda i consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2020.
Il D.Lgs 504/1995, Testo Unico sulle Accise (TUA) riconosce un’aliquota agevolata pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell’ordinaria misura di 617,40 euro per mille litri, per il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri (gasolio commerciale).
La differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto e può essere – a richiesta dell’interessato – sia rimborsata in denaro sia utilizzata quale credito d’imposta in F24.
Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità, per le attività individuate al comma 2 dell’art. 24-ter del TUA.
L’agevolazione è riconosciuta in riferimento alle seguenti attività:
Per ottenere il rimborso sotto forma di denaro o credito d’imposta è necessario presentare apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente. La scelta per il rimborso in denaro o per il credito d’imposta deve essere espressa in dichiarazione.
In riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso, può essere presentata entro il 31 luglio 2020.