Riguardo il tema dell’accesso all’indennità di 600 euro per i soci di società il Ministero riporta il seguente chiarimento:
I SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI CHE PER OBBLIGO DI LEGGE DEVONO ISCRIVERSI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO, (NON CLASSIFICABILI COME LAVORATORI AUTONOMI PERCHÉ SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA SOCIETARIA) SONO TRA I DESTINATARI DELL’INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO?
E IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, I 600 EURO SONO DA RICONOSCERE A TUTTI I SOCI?
Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta è personale e non attribuibile alla società in quanto tale”.
Viene indicata quindi come condizione indispensabile l’iscrizione alla gestione speciale INPS di riferimento per il settore in cui opera la società (snc, sas, srl), Gestione artigiani o commercianti o coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
La circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 precisa però anche che “La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra (iscritti a Gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
Di conseguenza il bonus 600 euro non spetta:
Hanno diritto invece i soci amministratori di società che percepiscono un compenso in quanto obbligati alla doppia iscrizione INPS (sia gestione speciale che gestione Separata).
Riguardo gli amministratori non soci, è stato specificato che:
Domanda: PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE CHE PERCEPISCONO COMPENSO E CHE QUINDI VERSANO ALLA GESTIONE SEPARATA È POSSIBILE CHIEDERE L’INDENNITÀ DI 600 EURO?
Risposta: “L’articolo 27 del D.L. n. 18/2020 prevede che l’indennità riguardi i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli amministratori non sono titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto”. In questo modo si era espressa la Cassazione nella sentenza a Sezioni unite (numero 1545/2017).
Secondo questa interpretazione letterale della norma quindi gli amministratori di società non provvisti di posizione previdenziale come soci nella gestione speciale e iscritti solo alla Gestione separata non potrebbero accedere al bonus 600 euro, anche se la ratio del decreto legge che intende tutelare tutte le categorie, va in direzione opposta.
E’ un punto controverso sulla stampa specializzata su cui purtroppo la circolare INPS 49 non ha fornito chiarimenti specifici.