Con la Risposta a Interpello 104 dell’11 febbraio 2021 l’Agenzia afferma che l’indennità di 600 euro garantita alle partite IVA dal decreto Cura Italia di marzo 2020 (art. 27 DL 18-2020) come sostegno al reddito per l’emergenza COVID, può essere cumulata con il contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Ristori 137/2020.
Il caso era stato sottoposto da un libero professionista che chiedeva se avendo beneficiato del bonus da 600 euro, considerato non cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale aveva rinunciato, fosse possibile per lui fare richiesta del nuovo contributo a fondo perduto introdotto dal successivo decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), sempre allo scopo di compensare i gravi effetti economici e finanziari subìti da determinate categorie di operatori economici in conseguenza della pandemia da COVID-19.
L’Agenzia da parere positivo in quanto afferma che tale “ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà”, viene garantito in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza da COVID-19 a fronte di nuovi e diversi requisiti.
Precisa inoltre che tale disciplina “fa espresso rinvio all’applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo”.
Il richiedente può quindi beneficiare del contributo a fondo perduto, fatte salve le altre condizioni di legge e i requisiti richiesti di cui la Risposta non prevede la specifica verifica.
Ricordiamo per completezza che avevano diritto al contributo a fondo perduto tutti gli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, a condizione che:
1. fossero titolari di partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020;
2. svolgessero attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM e più precisamente riguardanti i codici ATECO riportati nella tabella allegata al DPCM;
3. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.