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BONUS 600 EURO PROFESSIONISTI E LIMITE DI REDDITO 2018

 

 

28 Apr 2020

 

Ok ai 600 euro ai liberi professionisti anche se neo iscritti e quindi senza reddito professionale dichiarato nel 2018. Questo il chiarimento che arriva dal Ministero con una specifica Faq. In particolare la domanda era la seguente:

“Ai fini dell’accesso all’indennità di cui all’art. 44 del d.l. n. 18/2020, il riferimento al reddito percepito nell’anno di imposta 2018 – introdotto con Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 – esclude i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020?”

Il Ministero da risposta negativa e precisa che i richiedenti anche iscritti alla cassa di riferimento nel 2019 o 2020 potranno accedere autocertificando il reddito complessivo anche non professionale, sempre che rispettino i limiti previsti.

Questa la risposta integrale:

“Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (art. 1, comma 2) riconosce l’indennità di 600 Euro a coloro che:

  1. a) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
  2. b) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).

Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla indennità è rappresentato, dunque, dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione. Ne consegue che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).

Pertanto nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal DL del 28 marzo 2020.”

Ricordiamo che la misura è stata messa a punto in collaborazione con le Casse di previdenza professionali, come previsto dalla norma, e proprio a ciascun ente previdenziale andrà fatta la richiesta da parte dei professionisti, tra il 1° e il 30 aprile.

Per la situazione reddituale sarà sufficiente un’autocertificazione. Le Casse verificheranno il possesso dei requisiti ed erogheranno l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione.

 

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