Il Decreto n 212/2023 pubblicato in GU n 302 del 29.12.2023 ha cambiato il perimetro del bonus barriere architettoniche.
Tra le novità vi è il fatto che non si può più fruirne per le spese riguardanti infissi e servizi igienici.
Restano invece valide le detrazioni al 50% per i bagni e al 65% per gli infissi con il risparmio energetico.
A seguito delle modifiche introdotte dal suddetto decreto è possibile godere del bonus barriere architettoniche al 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, nei limiti e con i requisiti originari della agevolazione.
Vengono meno anche le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, che restano possibili solo a certe condizioni, di seguito elencate.
Bonus barriere architettoniche: come cambia dal 2024
Il bonus al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche resta confermato fino al 31 dicembre 2025, ma con una riduzione del novero dei lavori ammessi e della possibilità di sconto e cessione.
Il bonus, che consiste in una detrazione ai fini Irpef e Ires, con periodo di recupero in cinque anni, resta invariato nei limiti di spesa:
• 50.000 euro per unità singole ed edifici monofamiliari;
• 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità per gli edifici fino a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro per unità per gli edifici più grandi.
Tuttavia a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 in poi (data di entrata in vigore del DL n 212/2023 in fase di conversione in legge) il bonus spetta solo per gli interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Sono quindi escluse le spese che fino al 2023 erano ammesse relativamente al cambio degli infissi e il rifacimento dei servizi igienici.
Secondo le novità introdotte dal DL n 212/2023 il rispetto dei requisiti fissati dal Dm lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 deve risultare da un’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati.
Per quanto riguarda le possibilità di cessione e sconto della detrazione, si prevede che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, restano possibili solo per lavori eseguiti da:
• condomìni sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
• eseguiti da singoli proprietari su appartamenti o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il reddito di riferimento non superi 15.000 euro,
• famiglie con un soggetto disabile.