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BONUS COVID APRILE: CHI DEVE FARE DOMANDA

 

 

01 Giu 2020

 

Con la circolare 66 del 29 maggio 2020 l’INPS fornisce le istruzioni  in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito istituite dal Decreto Cura Italia  n. 18 del 2020, e destinate a:

  • liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020;
  • lavoratori agricoli che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020;
  • lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020 e lavoratori dello spettacolo definiti dall’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020 “Decreto Rilancio”.

Per le indennità relative al mese di maggio (che avranno proroghe e importi diversificati), l’Inps rinvia a una prossima circolare.

I beneficiari delle categorie sopracitate che hanno già fatto domanda per marzo, non devono fare una nuova domanda.

La categorie invece che devono fare domanda entro la data del 3 giugno sono:

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore ai 35.000 euro (nuova categoria inserita dal Decreto Rilancio);
  • lavoratori delle categorie sopracitate che non avevano fatto domanda perchè percettori di assegno di invalidità, che con il Decreto Rilancio ora  viene considerato cumulabile (ma ATTENZIONE; le domande presentate e respinte a motivo della percezione dell’assegno di invalidità saranno rivalutate d’ufficio, senza bisogno di ulteriori richieste).

La circolare 67 si occupa invece delle categorie di nuovi beneficiari introdotti dal Decreto Rilancio e dal DL 5 maggio 2020, illustrandone i requisiti e la cumulabilità e le modalità di domanda. Si tratta di:

  • lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e terme;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata Inps;
  • venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata INPS.

Per questi soggetti la procedura telematica sarà analoga, ma non è ancora disponibile. L’istituto specifica comunque che anche per loro sarà sufficiente presentare un’unica domanda all’ente di previdenza per ricevere le indennità di marzo, aprile e maggio. Utile essere già muniti di:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In mancanza di queste credenziali è possibile compilare e inviare la domanda on line, con l’inserimento della sola prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail, subito dopo la richiesta sul portale INPS.

 

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