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BONUS LOCAZIONI: SPETTA PER ATTIVITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA SE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

16 Feb 2021

Con Risposta a interpello n. 102 dell’11 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda istituito dall’art 28 del DL Rilancio.
L’Agenzia asserisce che l’impresa che svolge come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro ha diritto al credito d’imposta in una misura del 20% del canone di locazione corrisposto, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, per la locazione:
1. pagata per i locali dove è svolta l’attività prevalente,
2. pagata per i locali dove è svolta l’attività secondaria sempre di commercio al dettaglio.
Non spetta per i locali dove sono svolte attività diverse dal commercio.
La società istante esercità una attività commerciale avendo in locazione una serie di immobili e riferisce che i canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono stati interamente pagati.
Essa svolge due attività commerciali identificate con due differenti codici ATECO e chiede chiarimenti in merito alla fruizione del credito di imposta per l’attività secondaria.
L’Agenzia risponde che tenuto conto del fine agevolativo dell’articolo 28 del Decreto Rilancio, ossia “contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” anche nel settore del “commercio al dettaglio”, si ritiene che la società istante possa beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 3-bis allorché, come sembra dai dati di bilancio, specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio siano derivati – nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del cd Decreto Rilancio (periodo d’imposta 2019) – ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Si ritiene che l’istante possa beneficiare dell’agevolazione in esame nella misura del 20% dell’importo mensile del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, versato nel periodo d’imposta 2020 per “la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio, ovvero dei locali in cui vengono svolte contestualmente le attività di commercio al dettaglio secondarie”.
Si ricorda che il credito d’imposta di cui si tratta a seguito dei vari provvedimenti emergenziali susseguitisi ha avuto varie evoluzioni, in particolare potremmo definire un credito di imposta ordinario e uno ridotto, spettante in base alle varie norme.
L’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi NON superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei singoli mesi di spettanza del credito, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito spetta:
• in misura del 60% dell’ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
• in misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle stesse attività suddette.
Con la conversione del DL 34/2020 è stato ampliato il campo di applicazione del credito anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, riconoscendo però un credito in misura ridotta, pari al 20% o 10% del canone.
L’Agenzia con questa risposta conferma che l’impresa che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro, può accedere al credito d’imposta, nella misura del 20% del canone di locazione corrisposto, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, per la locazione delle attività suddette.

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