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BONUS PSICOLOGICO 2022: VIA ALLE DOMANDE

26 Lug 2022

Alla fine di giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute del 31.05.2022 con le regole per l’operatività del c.d. bonus psicologico, cioè il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
La scorsa settimana l’INPS ha pubblicato la circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico, fornendo in particolare le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del c.d. Bonus psicologo 2022.
Ecco come funziona.

1) Bonus psicologico 2022: chi sono i beneficiari
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di:
• depressione,
• ansia,
• stress e fragilità psicologica,
a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

2) Sessioni di psicoterapia: i professionisti del bonus psicologo 2022
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso:
• specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti;
• nell’ambito dell’albo degli psicologi;
• che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).
Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente ai dati indicati nell’allegato disciplinare tecnico.
L’elenco sarà consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.
I professionisti devono autenticarsi nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).
L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
Il professionista presente nell’elenco è abilitato all’inserimento del proprio IBAN.

3) Contributi e requisti patrimoniali
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:

ISEE inferiore a 15.000 il beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario
ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario
ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario

4) Bonus psicologico: possibile richiederlo entro il 24 ottobre 2022
Le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022.
La richiesta del beneficio deve essere presentata in modalità telematica accedendo alla piattaforma INPS. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso:
• la carta di identità elettronica (CIE),
• il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID),
• la Carta nazionale dei servizi (CNS).
• il contact center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell’INPS.

Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse.
L’assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri e in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari.
L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito. Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
5) Utilizzo del contributo
Ecco come funziona l’utilizzo del contributo:
• il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai fini della prenotazione;
• il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata;
• INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione, in ogni caso il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne;
• Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente;
INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

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