A partire dal 01.01.2023 il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
1) Il bonus pubblicità 2023
Dal 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (c.d. “bonus pubblicità”) torna al regime “ordinario”, ossia quello applicabile prima delle modifiche applicabili per il triennio 2020-2022.
A seguito della conversione in legge del “Decreto Energia”, dopo un triennio di “regime straordinario” trova nuovamente applicazione la disciplina di cui al D.L. 50/2017 restringendosi però l’ambito oggettivo dell’agevolazione (come si vedrà in seguito).
2) Disciplina del credito d’imposta pubblicità 2023
Dal 01.01.2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, il quale risulta però limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.
Diversamente da quanto previsto in precedenza per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).
Da notare, con riferimento ai giornali, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta devono essere effettuati su quelli iscritti:
• presso il competente Tribunale, ovvero
• presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Oltre a quanto visto per le spese per la pubblicità sulle emittenti televisive/radiofoniche, non sono ammessi al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
• volantini cartacei periodici;
• pubblicità su cartellonistica,
• pubblicità su vetture o apparecchiature,
• pubblicità mediante affissioni e display,
• pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
• pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera.
Bisogna considerare che, ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario – anche se ad esso funzionale o connessa.
Non si considera sussistente alcun incremento se nell’anno precedente al periodo agevolato sono state sostenute spese pari a 0 – circostanza che impedisce di fatto di procedere con il calcolo relativo all’incremento percentuale.
Allo stesso modo, il “bonus pubblicità” non può essere goduto neanche dai soggetti neo-costituiti – come anche indicato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto anche per costoro manca il dato storico necessario per il confronto richiesto dal “meccanismo incrementale”.
Da ultimo, ovviamente, il beneficio fiscale non spetta ai soggetti che registrano un decremento degli investimenti agevolabili.