L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 956-2631/2020, chiarisce che il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore di lavoratori agili, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c del TUIR.
Conseguentemente, il datore di lavoro non è tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, prevista dall’articolo 23 del DPR n.600/1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.