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CALCOLO CALO DI REDDITO 2019 AI FINI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

28 Set 2021

Nel messaggio 3217 INPS chiarisce le modalità di calcolo per il requisito di calo del fatturato nel 2019 o nel 2020. L’Istituto spiega infatti che la norma afferma:
• “i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019”.
• Il requisito sopra descritto non si applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata ..”.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.
In sostanza per chi ha iniziato l’attività durante il 2019 la media si calcola, e si confronta con il 2020, sulla base dei mesi di attività.

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