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CAMBIO CATEGORIA CATASTALE: UNA RECENTE SENTENZA DETTA MODI E TEMPI

22 Mar 2023

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche con una pronuncia emessa a gennaio 2023, ha affermato, che per rivedere la categoria catastale sono sufficienti le informazioni rese con la procedura Docfa.

Il caso
La Corte di Giustizia tributaria si è pronunciata sul caso del proprietario di un’abitazione che ha realizzato un intervento di manutenzione straordinaria nell’ambito del quale sono stati modificati gli spazi interni e i vani.

Il proprietario e l’Agenzia delle Entrate si sono trovati in disaccordo sull’attribuzione della classe e della categoria catastale. Secondo il proprietario l’immobile deve essere classificato come A/3 (abitazioni di tipo economico). Al contrario, l’Agenzia delle Entrate l’ha classificato in A/2 (abitazioni di tipo civile), quindi con una rendita più elevata.

Secondo il proprietario, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate sulla categoria catastale è errata perché l’immobile si trova in un vecchio fabbricato in una zona non centrale.

In primo grado, i giudici hanno dato ragione al proprietario affermando che:
– gli interventi non hanno mutato la consistenza e la tipologia originaria;
– la variazione della categoria catastale è illegittima perché basata solo sull’esame della documentazione, senza un sopralluogo;
– la variazione della categoria catastale è illegittima perché avvenuta dopo il termine di 12 mesi dall’invio della dichiarazione Docfa, previsti dall’articolo 1, comma 3 del DM 701/1994.

Come funziona la variazione della categoria catastale
I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno ribaltato la situazione.

In primo luogo, i giudici hanno affermato che è legittima la verifica delle caratteristiche degli immobili tramite le dichiarazioni rese con la procedura Docfa.

Per quanto riguarda i limiti di tempo entro cui può essere rivista la categoria catastale, i giudici hanno illustrato che, in base all’articolo 1, comma 3 del DM 701/1994, la rendita proposta dal proprietario che effettua la dichiarazione Docfa rimane tale “fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della rendita catastale definitiva”.

Tuttavia, i giudici sulla base di una pronuncia della Cassazione del 2020, hanno spiegato che il termine di 12 mesi è ordinatorio e non perentorio e che un limite temporale alla rettifica o all’aggiornamento delle rendite e della categoria catastale sarebbe “assolutamente incompatibile” con la normativa di riferimento. Del resto, hanno aggiunto, non esistono sanzioni per il superamento del termine di 12 mesi.

I giudici, citando una pronuncia della Cassazione del 2012, hanno inoltre chiarito che il sopralluogo non è necessario per l’attribuzione o la rettifica della rendita e della categoria catastale. Secondo la Corte, l’esigenza del sopralluogo va esclusa quando il nuovo classamento deriva da una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.

La Corte di Giustizia tributaria ha infine illustrato che la vicinanza dal centro non influisce sull’attribuzione della categoria catastale perché riguarda l’ambiente esterno e non le peculiarità dell’immobile, su cui si basa il classamento.

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