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CANCELLAZIONE VERSAMENTI IRAP ANCHE PER SOGGETTI CON ESERCIZIO “A CAVALLO”

03 Giu 2020

Con Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IRAP, contenute nell’art. 24, D.L. n. 34/2020, con specifico riferimento ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, c.d. esercizio “a cavallo”.

Il D.L. n. 34/2020 ha previsto che le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento:

  • del saldo IRAP dovuto per il 2019 (rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti 2019);
  • della prima rata di acconto IRAP dovuto per il 2020; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’Agenzia conferma che tali previsioni si applicano anche ai soggetti con esercizio “a cavallo”, considerando le         peculiarità e i termini di versamento indicati nell’art. 17, D.P.R. n. 435/2001:

  • saldo periodo precedente e prima rata di acconto versamenti entro “l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta“;
  • seconda rata di acconto entro “l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta“.

L’Agenzia sottolinea la rilevanza di individuare il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e riporta alcune esemplificazioni.

 

 

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