Il meccanismo di revisione prezzi cambia. Da una parte il Ministero delle infrastrutture ha finalmente modificato il decreto con le rilevazioni degli eccezionali rincari relativi al primo semestre del 2021, dovuti al post pandemia e alla guerra in Ucraina.
Dall’altra il Correttivo del Codice Appalti ha modificato il funzionamento delle clausole di revisione dei prezzi, cercando di andare incontro alle richieste delle imprese.
Revisione prezzi del primo semestre 2021, si chiude il cerchio
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il DM 20 dicembre 2024, ha aumentato il margine di compensazione dovuto dalle Stazioni Appaltanti alle imprese appaltatrici colpite dall’impennata dei prezzi del primo semestre 2021.
Il nuovo decreto rettifica il DM 11 novembre 2021 con cui lo stesso Ministero aveva rilevato l’aumento dei prezzi di 56 materiali utilizzati in edilizia.
Il DM 20 dicembre 2024 opera una nuova revisione dei prezzi, rivedendo le variazioni al rialzo, come richiesto dalle imprese. Nel 2021, ad esempio, la maggiore variazione di prezzo registrata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardava l’acciaio, con un aumento che andava oltre il 40% dei prezzi dell’anno precedente. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arrivava rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. Per gli stessi materiali, il nuovo decreto rileva aumenti pari all’88,04% e al 90,06%.
Il meccanismo di revisione dei prezzi, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2021, è stato subito bersagliato dalle critiche dei costruttori e dei professionisti, che consideravano insufficienti le compensazioni loro riconosciute.
Il contenzioso tra addetti ai lavori e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è durato più di 3 anni, durante i quali il sistema di compensazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato più volte bocciato.
Nel 2022 l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha presentato ricorso al Tar Lazio contro il DM 11 novembre 2021, lamentando uno scostamento tra le rilevazioni e la realtà. Il Tar Lazio, con la sentenza 7215/2022 ha riconosciuto la presenza di anomalie ingiustificabili e invitato il Ministero a condurre altre verifiche per giungere a dati più aderenti alla realtà.
Il Ministero, però, ha impugnato la decisione del Tar Lazio, ma ha incassato una nuova bocciatura dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 7359/2023 ha ribadito al Ministero l’obbligo di svolgere una nuova istruttoria per il corretto calcolo degli aumenti dei prezzi e ha giudicato il metodo utilizzato per le rilevazioni contrario ai princìpi di ragionevolezza e buona amministrazione.
Il Ministero non ha provveduto alla rideterminazione degli aumenti e al ricalcolo delle compensazioni, quindi l’Ance, intervenuta nuovamente davanti al Tar Lazio, ha ottenuto, con la sentenza 3951/2024, l’ordine a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riformulare l’aumento dei prezzi entro 150 giorni.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe dovuto provvedere entro la fine di luglio 2024, ma con qualche mese di ritardo ha varato il DM 20 dicembre 2024.
Per evitare nuove situazioni di emergenza, e avere un sistema in grado di cogliere tempestivamente le variazioni del mercato, il Correttivo del Codice Appalti ha modificato il sistema di revisione dei prezzi.
Il nuovo meccanismo, introdotto dal Correttivo, è articolato secondo 2 corsie differenziate con clausole di revisione specifiche per gli appalti di lavori e per quelli di servizi e forniture.
Negli appalti dei lavori, le clausole di revisione prezzi si attivano quando la variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, è superiore al 3% dell’importo complessivo. Il ricalcolo del corrispettivo è pari al 90% del valore eccedente la variazione del 3%.
Negli appalti di servizi, le clausole continuano ad attivarsi nel caso di variazioni superiori al 5% e operano nella misura dell’80% della parte eccedente. La revisione è meno vantaggiosa, ma può essere compensata grazie a clausole facoltative da attivare sulla base degli indici di inflazione individuati dalle parti.