Con Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39660 la Corte di Cassazione ha stabilito che una cartella di pagamento mantiene la propria validità anche nel caso in cui l’accertamento fiscale sia ridotto da uno sgravio parziale. In particolare la Suprema Corte, in ragione della natura di “impugnazione-merito” del processo tributario, ha stabilito che trova applicazione il principio di diritto secondo cui il giudice, adito in una causa di impugnazione di una cartella di pagamento, ove sia accertata l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell’avviso di accertamento, non può invalidare “in toto” la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario.