L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Attenzione va prestata al fatto che il riferimento è ai carichi affidati e non alle cartelle notificate dal 2022.
L’aggiornamento del modello di cartella di pagamento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 15, legge n. 234 del 30 dicembre 2021) all’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, per effetto delle quali è stata abolita:
• la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento
• e la quota del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.
Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.
Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato.
A carico del debitore, restano invece, la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge.