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CASSA COVID: AL VIA LE NUOVE RICHIESTE

23 Nov 2021

Il decreto Fisco-lavoro n. 146/2021 ha introdotto ulteriori periodi di cassa integrazione COVID, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dall’emergenza COVID-19. Si tratta di:
1. 13 settimane, da fruire tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati da cassa in deroga e assegni ordinari e
2. 9 settimane di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile, moda, pelletterie.
Sono interessati i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto.
INPS ha comunicato nel messaggio n. 4034 del 18.11 2021 l’apertura della piattaforma telematica per l’invio delle domande.
Vediamo nello specifico a chi spettano, come sono strutturate le due misure di integrazione salariale e le modalità per la domanda.

13 settimane Cassa in deroga e assegni ordinari
1. I datori di lavoro che accedono ad assegno ordinario o cassa in deroga (artigianato, servizi, terziario, somministrazione) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza obbligo di versamento del contributo addizionale.
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in:
• 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e
• 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga,
la cui erogazione come di consueto è monitorata dall’INPS.
Va sottolineato che le domande ex Dl 146/21 non possono essere trasmesse dalle aziende se non è stato utilizzato il precedente periodo di trattamenti (28 settimane) previsto dal DL Sostegni 41/2021. Il rispetto di questa condizione, sarà verificato dalle sedi dell’Istituto in fase istruttoria.

9 settimane CIGO settore tessile moda
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Non è dovuto alcun contributo addizionale.
Attenzione va prestata al fatto che non è necessario che le aziende abbiano fruito integralmente dei trattamenti di cassa integrazione precedentemente garantiti per l’emergenza Covid dal Decreto Sostegni Bis n. 73/2021.
Le risorse a disposizione ammontano a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa.

Scadenze per la nuova Cassa COVID
Le domande andranno inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, quindi al 30 novembre 2021 per i periodi di riduzione o sospensione iniziati ad ottobre 2021.

Nuova Cassa Covid e Divieto di licenziamento
Si riconferma la prescrizione per cui ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale citati resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e delle procedure per licenziamenti collettivi per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Fanno eccezione al divieto, come per le misure dei decreti emergenziali precedenti:
• le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione,
• le ipotesi di accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI,
• i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

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