Via alle domande per la nuova cassa Covid per il 2021: l’Inps fornisce le prime indicazioni sulle ulteriori 12 settimane di cassa integrazione (CIGO, Cassa in Deroga Assegno ordinari e CISOA) previste dalla Legge di Bilancio 2021. In attesa della circolare dettagliata con le indicazioni sull’applicazione dei nuovi trattamenti, l’istituto comunica che le piattaforme per le domande sono state aggiornate e fornisce le causali specifiche da inserire.
La prima scadenza è il 28 febbraio 2021.
L’istituto specifica anche due importanti novità:
• la richiesta è possibile anche in assenza dell’autorizzazione delle precedenti 6 settimane del Decreto Ristori,
• diversamente da quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge Agosto e Ristori, per queste settimane non è richiesto il versamento del contributo addizionale.
Causali e trasmissione Domande CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021
Il messaggio 406 del 29 gennaio 2021 comunica che sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, ricorda, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.
Sono state istituite le nuove causali per:
• CIGO
• CISOA
• CIGD
Scadenza domande Cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli CISOA
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze l’articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande per
1. trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga),
2. assegno ordinario,
3. trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA),
è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia il 1° gennaio 2021, per cui la scadenza rimane il 28 febbraio 2021.
INPS specifica anche che i termini decadenziali sono operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda quindi, se l’istanza riguarda un arco temporale di durata plurimensile, “il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il primo periodo, in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge”.