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CASSA INTEGRAZIONE COVID DL SOSTEGNI: ISTRUZIONI E SCADENZE

30 Mar 2021

Inps ha pubblicato venerdì 26 marzo le prime istruzioni, sulla nuova cassa integrazione COVID istituita dall’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 cd.”Decreto Sostegni”.
Il decreto ha ridefinito il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, differenziando sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.
L’istituto preannuncia circolari dettagliate su ciascuna tipologia di ammortizzatore e sul nuovo flusso Uniemens CIG, ma anticipa nel messaggio le nuove causali e i periodi previsti. Inoltre sottolinea in particolare che:
• è possibile richiedere i nuovi periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 precedenti;
• le richieste vanno riferite ai lavoratori in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
• le istanze di accesso ai trattamenti potranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021;
• per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati per il calcolo e la liquidazione diretta andrà effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”;
• i periodi accordati dal DL Sostegni non prevedono applicazione della contribuzione addizionale.
Vediamo di seguito più in dettaglio i periodi di ammortizzatori accordati alle diverse tipologie di aziende.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria CIGO COVID
I datori di lavoro che hanno accesso alla cassa ordinaria possono richiedere un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga: FIS – ASO – CIGD COVID
Nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, si possono richiedere trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive, che si aggiungono alle 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 previste dalla Legge di Bilancio 2021.

CIGO per aziende in cassa integrazione straordinaria
Il Decreto Sostegni specifica che anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento ordinario, per i nuovi periodi, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista tale diritto di accesso.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)
I datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
In deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello di 90 giornate previsto dall’articolo 1, comma 304, della Legge di Bilancio 2021, collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Novità e conferme sui pagamenti della prestazione di cassa integrazione
L’Inps precisa che in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento resta a carico del datore di lavoro inadempiente.
Restano validi come per il 2020:
• l’assenza di obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa;
• il possibile anticipo del 40% da parte dell’INPS.
Il sistema del conguaglio viene esteso a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga decorrenti dal 1° aprile 2021; i datori di lavoro interessati potranno scegliere se avvalersene in alternativa a quello del pagamento diretto.

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