Dopo le prime istruzioni nel messaggio 1297 del 26.3.2021 sulla nuova cassa integrazione COVID istituita dall’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 cd.”Decreto Sostegni”, INPS ha pubblicato un comunicato in cui modifica la data di “partenza” delle nuove 13 settimane di ammortizzatori sociali: annunciando una circolare in corso di emanazione, precisa che in accordo con il ministero, la decorrenza scatta dal 29 marzo e non dal 1 aprile come riportato nel messaggio, in modo da non lasciare scoperto i giorni 29, 30 e 31 marzo.
Il decreto aveva definito il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, differenziando sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti, sia il numero delle settimane ma senza specificare le date esatte.
Nel messaggio del 26 marzo l’istituto aveva comunicato le nuove causali e la durata complessiva dei periodi previsti. Inoltre sottolineava che :
– è possibile richiedere i nuovi periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 precedenti;
– le richieste vanno riferite ai lavoratori in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
• le istanze di accesso ai trattamenti potranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021;
• per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati per il calcolo e la liquidazione diretta andrà effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” Le conseguenti indicazioni operative sono state illustrate con apposita circolare.
• i periodi accordati dal DL sostegni non prevedono applicazione della contribuzione addizionale.
Vediamo di seguito più in dettaglio i periodi di ammortizzatori accordati alle diverse tipologie di aziende, tenendo conto comunque della novità appena annunciata e della necessità di conferma ufficiale da parte dell’INPS.
Trattamenti di integrazione salariale ordinaria CIGO COVID
I datori di lavoro che hanno accesso alla cassa ordinaria possono richiedere un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 29 marzo al 30 giugno 2021.
Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso. Inps aveva precisato che l’inizio era da considerare il 4 e il non il 1 gennaio. Tali settimane si concludono il 27 marzo. Da notare però che con la precisazione si ripropone il problema a fine giugno in quanto le 25 settimane complessive scadrebbero in realtà il 27 giugno e non il 30.
Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga: FIS – ASO – CIGD COVID
Nel periodo dal 1° aprile 2021 (28 marzo?) al 31 dicembre 2021, si possono richiedere trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive, che si aggiungono alle 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (questa volta la norma non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021).
Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)
Per le richieste i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”
Fanno eccezione le aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano che utilizzeranno altri codici.
CIGO per aziende in cassa integrazione straordinaria
Il decreto Sostegni specifica che anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento ordinario, per i nuovi periodi, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista tale diritto di accesso.
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”.
Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)
I datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
In deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello di 90 giornate previsto dall’articolo 1, comma 304, della legge di bilancio 2021,collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Novità e conferme sui pagamenti della prestazione di cassa integrazione
Il messaggio del 26.3, precisa che in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, se più favorevole all’azienda.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento resta a carico del datore di lavoro inadempiente.
Restano validi come per il 2020:
• l’assenza di obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa;
• il possibile anticipo del 40% da parte dell’INPS.
Il sistema del conguaglio viene esteso a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga. I datori di lavoro interessati potranno scegliere se avvalersene in alternativa a quello del pagamento diretto.
Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Per consentire l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà dell’Artigianato e per i lavoratori in somministrazione – non gestiti dall’Istituto – è previsto uno stanziamento massimo per complessivi 1.100 milioni di euro, per l’anno 2021, che saranno trasferiti con prossimi decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia.