Precisazioni importanti sulla fruizione delle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali (Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario, Cassa in deroga CISOA), previsti dal decreto Agosto del 14.8.2020. Le istruzioni Inps (circolare 115-2020 ) sono giunte nella tarda serata del 30 settembre, data di scadenza della richiesta, già prorogata, per i periodi a partire da luglio che anche se autorizzati con provvedimenti precedenti al Decreto Agosto, rientrano nel monte ore della nuova misura.
In considerazione del ritardo la circolare comunica che d’accordo con il Ministero questa scadenza resta “congelata” cioè le domande che giungeranno dopo la data del 30.9 e fino al 31 ottobre non saranno respinte ma sospese fino all’emanazione di un provvedimento normativo ad hoc.
La circolare ripercorre le disposizioni normative del DL 104 specificando alcuni altri aspetti molto importanti che riassumiamo di seguito:
– le integrazioni salariali del DL 104/2020, riguardano solo i dipendenti che risultano in forza all’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020; restano fuori le assunzioni successive;
– nei casi di subentro in procedure di appalto o trasferimento di azienda ex articolo 2112 del codice civile si considera anche il periodo di lavoro svolto presso l’azienda del precedente lavoro;
– l’Inps accetterà solo richieste per un massimo di 9 settimane (comprese quelle decorrenti dal 12 luglio), eventuali richieste eccedenti saranno accolte solo fino alla predetta soglia;
– se le aziende hanno richiesto e fruito (ma non conguagliato) di cassa integrazione ordinaria extra COVID perchè avevano esaurito il monte ore previsto dai precedenti decreti di emergenza questi periodi saranno ora riconvertiti in Cassa COVID. Per questa modifica ci sono due procedure diverse: per la cigo l’azienda deve fare richiesta tramite cassetto bidirezionale, mentre per Assegni del Fis o dei fondi di solidarietà è necessario annullare la precedente domanda e presentarne una nuova tramite cassetto previdenziale (per il Fis) e tramite Pec per i Fondi di solidarietà bilaterali.
Il messaggio 3525 del 1° ottobre invece si focalizza sulle modalità di richiesta delle successive 9 settimane, richiedibili solo una volta esaurite le prime nove, con la nuova causale COVID con fatturato.
Si ricorda infatti che per questi periodi le aziende hanno accesso con una contribuzione aggiuntiva, collegata alla perdita di fatturato tra 2019 e 2020 pari a:
– 9% per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– 18% per coloro che non hanno subito alcuna riduzione del fatturato;
– non c’è alcun contributo invece per le aziende con perdita di fatturato pari o superiore al 20%, o che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019.
Il secondo periodo deve essere situato dopo il 14 settembre con termine ultimo 31 dicembre 2020.
L’azienda o il consulente deve inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it .
Poiché l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020, le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni sopra descritte sono le seguenti:
SPID di livello 2 o superiore;