Sono stati pubblicati domenica due nuovi provvedimenti del Ministero del Lavoro in tema di Cassa Integrazione per COVID. Si tratta di:
Il decreto riepiloga la normativa istituita dal decreto Rilancio e dal Decreto 52/2020 (i cui contenuti stanno per essere inseriti integralmente nella conversione del DL 34/2020 e abrogato).
Sul problema della scadenza del 3 luglio la circolare precisa che il termine del 3 luglio è ordinatorio e non perentorio, quindi se non rispettato non fa decadere dal diritto. Il termine decadenziale resta quello del 17 luglio 2020.
Vediamo di seguito un riepilogo delle scadenze per le richieste di CIG in deroga, come illustrate nella circolare n. 11/2020.
Per le domande con richiesta di anticipo del 40% presentate dal 18 giugno, il termine ordinatorio è fissato entro 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo è iniziato prima del 18 giugno, i 15 giorni decorrono da tale ultima data (quindi 3 luglio 2020); trattandosi di un termine ordinatorio il diritto non decade e la domanda si considera tempestiva se presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la riduzione dell’attività. Per i periodi di maggio il termine definitivo è quindi il 17 luglio.
Per le domande in cui l’importo è anticipato dal datore di lavoro oppure con pagamento dall’Inps, ma senza anticipo del 40% entro 15 giorni, il termine decadenziale scatta alla fine del mese successivo a quello in cui sono iniziate le riduzioni o sospensioni. In particolare:
Inoltre come già illustrato dalla circolare INPS 78-2020, indipendentemente dal periodo di riferimento, le domande presentate per errore per trattamenti diversi da quelli dovuti o contenenti errori e omissioni che hanno portato al rigetto, possono essere ripresentate entro 30 giorni dalla risposta negativa dell’INPS. In prima applicazione, entro il 17 luglio 2020.