In questi giorni il Ministro del Lavoro ha ricordato che i datori di lavoro hanno la possibilità di richiedere la cassa integrazione anche per caldo eccessivo che richieda la sospensione dell’attività lavorativa.
L’ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto già il 2 luglio 2021, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021, sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati a temperature eccessivamente elevate ,come quelle registrate da qualche settimana a questa parte, raccomandando la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico.
Si fa riferimento in particolare ai settori dei cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo.
Nella nota l’Ispettorato segnalava anche l’opportunità di organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, come previsto dal testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, D.Lgs n. 81/2008)
Ma soprattutto l’Ispettorato ricordava che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso.
L’INPS nel messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 in tema di cassa integrazione affermava che:” Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.
A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore”
Inoltre specifica che per le richieste di Cassa integrazione ordinaria per “eventi meteo” l’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto l’invio di una relazione tecnica e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto però che un altro articolo di legge fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, l’Istituto informa che acquisirà d’ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti e non c’è bisogno quindi di allegarli.
La relazione tecnica sulle difficoltà relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.
Nuovi chiarimenti INPS su CIG per temperature elevate
Nel nuovo messaggio 2999/2022 di giovedì scorso l’istituto ricorda che la CIG per temperature elevate può essere richiesta anche per temperature al disotto dei 35 gradi centigradi prendendo in considerazione la temperatura percepita che può essere più elevata di quella reale.
Inoltre viene sottolineata l’importanza di valutare la tipologia dell’attività e le modalità con cui viene realizzata
Infine l’istituto sottolinea che la Cigo per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».
Il datore di lavoro può dunque, in alternativa:
1. allegare alla domanda l’attestazione del “responsabile della sicurezza dell’azienda” , oppure
2. autocertificare il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.