Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma, è possibile avvalersi della remissione in bonis.
A tal fine, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2023.
Per sanare ogni comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023 il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ognuna.
Sempreché sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste, qualora il contribuente abbia inviato diverse Comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro il 30 novembre 2023, .
Le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Decreto blocca cessioni: riepilogo delle Entrate
Al fine di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito articolo 121)«Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», .
Nel dettaglio:
• a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020 per il superbonus e tutte le agevolazioni elencate dal comma 2 dell’art. 121 per le quali è possibile aderire all’opzione
• le deroghe previste al divieto suddetto di cessione riguardano:
– gli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi,
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%,
– gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP.
E’ possibile ancora optare per cessione/sconto in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per il superbonus se, in data anteriore al 17 febbraio 2023:
• risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini,
• risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini,
• risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Ai fini dell’opzione, analogamente a quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2023 viene ribadito che l’unico titolo abilitativo rilevante è la CILAS.