Con Comunicato stampa del 24 aprile 2020 ABI informa che le somme ricevute in seguito alla erogazione di prestiti garantiti dallo Stato accesi in conformità della recente normativa del Decreto Liquidità (DL n. 23 dell’8 aprile 2020) emanata d’urgenza in ragione dell’emergenza economico-sanitaria da Covid 19, NON possono essere utilizzate per coprire altri finanziamenti preesistenti di cui l’impresa già beneficiava.
Con Circolare diffusa al sistema bancario nazionale, ABI comunica agli istituti di credito che le somme garantite dallo stato non possano neppure essere utilizzate per estinguere lo scoperto di conto corrente.
Il motivo di questo divieto risiede nel fatto che tali prestiti, previsti dal Decreto n. 23/2020, prevedono un obbligo di rimborso a partire dai 24 mesi dallo loro accensione.
L’utilizzo delle somme ricevute per compensare uno scoperto di c/c andrebbe a violare questo obbligo, prerogativa dei prestiti entro i 25 mila euro e garantiti al 100% dallo Stato.
Il divieto di compensazione riguarda anche chi si avvale della sospensione prevista dall’art. 56 del DL n.18 del 17 marzo 2020.
Ossia è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente sempre per il vincolo di avvio del rimborso dopo i 24 mesi, su citato.
Ricordiamo quali sono le caratteristiche di questi prestiti rivolti alle piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità le garanzie statali gratuite fino al 100% dell’importo del finanziamento richiesto, spettano a condizione che ci siano dei requisiti:
– inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione
– durata del finanziamento fino a 72 mesi
– importo concesso non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.