Con Risposta ad Interpello 29 luglio 2021, n. 520, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di tardiva emissione di una e-fattura, il contribuente, che si avvale del regime forfettario subordinato al fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche emesse tramite Sdi, può continuare ad usufruire del regime premiale previsto articolo 1, comma 74, Legge n. 190/2014, che dispone la riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento.
Secondo l’Agenzia, infatti, se il contribuente dimostra di voler conservare il requisito del “fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico”, tramite l’emissione tardiva della fattura elettronica e la definizione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 con il ravvedimento operoso, l’errore compiuto non comporta la perdita del regime premiale.